L. 14 gennaio 2013, n. 10
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In vigore dal 16 febbraio 2013
Sommario:
Art. 1 (Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)
Art. 2 (Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)
Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113)
Art. 4 (Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
Art. 5 (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)
Art. 6 (Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)
Art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale)
Art. 8 (Clausola di salvaguardia)
Art. 1 (Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)
1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.
Art. 2 (Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;
b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;
c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.».
2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113)
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 4 (Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.
4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
Art. 5 (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. All'articolo 43, comma 2, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2 ) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.».
Art. 6 (Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)
1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:
a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.
2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:
a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 delD.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.
Art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 8 (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
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giovedì 9 maggio 2013
NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI
lunedì 6 maggio 2013
ATTO ILLEGITTIMO AL COMUNE DI FRAGAGNANO - RICHIESTA CONTROLLO E REVOCA
PROGETTO X FRAGAGNANO
Via Vittorio Emanuele 41
74022 Fragagnano (TA)
tel. 335 5205749 --- 099 9560022 ---
fax 099 9569147
Egr. Segretario Comunale
Al sig. Sindaco
Ai sigg. Capigruppo Consiliari:
Anna Rita Massaro
Francesco Fischetti
Ai sigg. Assessori :
Mazza Cosimo
Pagliara Loredana
Oggianu Bruno
E p.c. S.E. Prefetto – Taranto
Fragagnano, 6 febbraio 2013
Oggetto: Richiesta di
controllo successivo di regolarità amministrativa sulla Delibera di Giunta
Comunale n. 48 del 09/04/2013
Il sottoscritto consigliere comunale,
Todaro Giuseppe Ignazio capogruppo del Movimento politico- culturale “PROGETTO
X FRAGAGNANO” , nell’esercizio delle proprie attività istituzionali inerenti
il proprio mandato elettivo, richiede il controllo successivo di
regolarità amministrativa sulla Delibera di Giunta Comunale n. 48 del
09/04/2013 ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
del Sistema dei Controlli
Interni approvato con Del. di C.C. n.1 del 29/01/2013 e resa
esecutiva nella stessa seduta.
Il controllo viene richiesto in
quanto l’atto deliberativo di G. C.
n. 48 del 09/04/2013, a parere del sottoscritto, presenta numerose incongruenze
e illegittimità che nel seguito si
evidenziano.
1. Nelle
premesse si richiama la del. di Giunta dell’Unione “ terre del mare e del
sole” n. 23, riportando “ … è possibile
utilizzare temporaneamente in convenzione un O.I.V. istituito presso altri
Enti, così come stabilito dalla stessa deliberazione della Giunta dell’Unione
n. 23/2011” motivando e giustificando il deliberato successivo. Ebbene nella
delibera della G. U. n. 23/2011, non
viene in nessun punto riportato quanto sopra;
2. Non
si evincono le motivazioni per le quali il Sindaco del Comune di Fragagnano
abbia richiesto al Sindaco del Comune di Lizzano l’autorizzazione all’utilizzo
temporaneo in convenzione dell’O.I.V.
del Comune di Lizzano, considerato che
il dott. Leone svolge incarico esterno nominato con decreto sindacale n. 6223
del 12/08/2011, previo avviso di
selezione pubblica, e nulla ha a che
fare con il “nuovo” l’incarico di O.I.V. del Comune di Fragagnano;
3. Nel
deliberato non si fa cenno all’approvazione della convenzione allegata alla delibera;
4. L’affidamento
dell’ incarico al dott. Leone, trattandosi di incarico esterno di consulenza, è
stato fatto in contrasto con l’art. 3, commi 55 e 56 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (consulenza, studio,
ricerca, collaborazioni coordinate e continuative anche di tipo occasionale) la
individuazione previsionale nell’ambito di un programma annuale approvato dal
Consiglio Comunale; il Comune di
Fragagnano, per l’anno 2013, non ha ancora approvato il suddetto programma
annuale;
5. Nel
deliberato si prenota la spesa sul redigendo bilancio 2013 senza che tale spesa
venga definita e riconosciuta quantitativamente;
6. Non
si evince nel deliberato se la dotazione dell’O.I.V. da parte del Comune di
Fragagnano avvenga “ senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica” come
prevede l’art. 14, comma 1 del Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; tanto
che tale ipotesi non risulta verificata
in quanto nel 2010 la somma impegnata in bilancio per le prestazioni del nucleo
di valutazioni era nulla, le previsioni nell’esercizio 2011 è stata di 3000
euro e le previsioni nel bilancio 2012
sono state di 1.500 €. Inoltre, non
risulta verificato l’art. 6, comma 3,
della legge n. 122/2010 laddove
stabilisce che siano automaticamente diminuiti del 10% i compensi percepiti da
organi di controllo comunque denominati, agli importi risultanti alla data del
30 aprile 2010;
7. La
spesa per l’utilizzo dell’O.I.V. è stata erroneamente e volutamente prenotata (
p.to 4 del deliberato) sul cap. 78/2013 “ spese per liti, risarcimenti,
consulenze” che offre la possibilità di essere impegnata stante la somma
prevista in bilancio anno 2012 di € 40.000 e quindi soddisfacendo la regola dei
dodicesimi in quanto il Comune è in esercizio provvisorio; la prenotazione
invece andava fatta al cap. 74/2013 “ prestazioni nucleo di valutazione” la cui
somma prevista in bilancio anno 2012 è stata di € 1.500 e pertanto la somma di
€ 2.500 su tale capitolo non poteva essere impegnata;
8. Viene
dato incarico al dott. Leone Nunzio di O.I.V. per la durata di mesi 6 in
contrasto alla normativa ( D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009) che prevede un
incarico minimo di tre anni;
9. Non
si spiega come mai il dott. Nunzio Leone per l’incarico di O.I.V. al comune di
Lizzano percepisce un compenso annuo pari a € 4.500,00 comprensivo di IVA, CAP
ed eventuali rimborsi spese mentre il
Comune di Fragagnano riconosce per mesi sei la somma di “ € 2500,00 al lordo
delle ritenute obbligatorie per legge oltre al rimborso spese di viaggio” e
quindi con un impegno maggiore del Comune di Lizzano che ha un numero più
numeroso di dipendenti del comune di Fragagnano; inoltre non viene specificato
l’ammontare delle spese di viaggio;
10.
Il Consiglio Comunale di Fragagnano
ha deliberato con Del. di C. C. n. 29 del 19.12.11 il trasferimento all’Unione
dei Comuni “ Terre del mare e del sole” delle funzioni relative alla gestione
coordinata ed associata dell’O.I.V. non prevedendo alcuna soluzione nel
transitorio e pertanto la Giunta Comunale non potrebbe, anche in via
provvisoria, deliberare in maniera diversa a quanto disposto dal Consiglio
Comunale;
11.
L’incarico dell’O.I.V. è stato
assegnato al dott. Leone dalla giunta comunale, in contrasto a quanto
prevede il comma 3 dell’art. 14 del D.
Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 laddove si prevede che l’O.I.V. sia nominato
dall’organo di indirizzo politico – amministrativo che in questo caso è
rappresentato dal Sindaco, come previsto dalla del. n. 21/12 della CIVIT;
12.
Il parere di cui all’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, sulla
regolarità tecnica dell’atto, sulla base
di quanto sopra evidenziato, risulta
errato, espresso in modo superficiale, e pertanto l’atto risulta illegittimo in
quanto difforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione del provvedimento in oggetto;
13.
Il parere di regolarità contabile, volto a
garantire il rispetto dei principi e
delle norme che regolano la contabilità degli enti locali, con particolare
riferimento al principio di integrità del bilancio, alla verifica dell’esatta
imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed al riscontro
della capienza dello stanziamento relativo, nonché il parere sulla valutazione
della correttezza sostanziale della spesa proposta, risulta errato, espresso in modo superficiale
e pertanto l’atto risulta illegittimo.
Pertanto, per tutto quanto sopra menzionato, il
sottoscritto richiede il controllo della delibera di G. C. n. 48/2013 e, ove
ricorrano evidenti motivi di illegittimità, la revoca immediata di tale atto.
Inoltre
il sottoscritto richiede, a verifica amministrativa effettuata, la trasmissione
dell’apposita scheda di cui al comma 5 dell’art. 8 del Regolamento dei Sistemi
di Controlli Interni.
Con
osservanza
Giuseppe I.
Todaro
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