lunedì 6 maggio 2013

ATTO ILLEGITTIMO AL COMUNE DI FRAGAGNANO - RICHIESTA CONTROLLO E REVOCA



       PROGETTO X FRAGAGNANO
       Via Vittorio Emanuele 41
       74022 Fragagnano (TA)
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Egr. Segretario Comunale
Al sig. Sindaco
Ai sigg. Capigruppo Consiliari:
Anna Rita Massaro
Francesco Fischetti
Ai sigg. Assessori :
Mazza Cosimo
Pagliara Loredana
Oggianu Bruno

E p.c. S.E. Prefetto – Taranto

Fragagnano, 6 febbraio 2013

Oggetto: Richiesta di controllo successivo di regolarità amministrativa sulla Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2013


Il sottoscritto consigliere comunale, Todaro Giuseppe Ignazio capogruppo del Movimento politico- culturale “PROGETTO X FRAGAGNANO” , nell’esercizio delle proprie attività istituzionali inerenti il  proprio mandato elettivo,  richiede il controllo successivo di regolarità amministrativa sulla Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2013 ai sensi dell’art. 8 del Regolamento  del Sistema  dei Controlli Interni  approvato con  Del. di C.C. n.1 del 29/01/2013 e resa esecutiva nella stessa seduta.
Il controllo viene richiesto in quanto  l’atto deliberativo  di G. C.  n. 48 del 09/04/2013, a parere del sottoscritto, presenta numerose incongruenze e  illegittimità che nel seguito si evidenziano.
1.     Nelle premesse si richiama la del. di Giunta dell’Unione “ terre del mare e del sole”  n. 23, riportando “ … è possibile utilizzare temporaneamente in convenzione un O.I.V. istituito presso altri Enti, così come stabilito dalla stessa deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23/2011” motivando e giustificando il deliberato successivo. Ebbene nella delibera della G. U. n. 23/2011,  non viene in nessun punto riportato quanto sopra;
2.     Non si evincono le motivazioni per le quali il Sindaco del Comune di Fragagnano abbia richiesto al Sindaco del Comune di Lizzano l’autorizzazione all’utilizzo temporaneo in convenzione  dell’O.I.V. del Comune di Lizzano,  considerato che il dott. Leone svolge incarico esterno nominato con decreto sindacale n. 6223 del 12/08/2011,  previo avviso di selezione pubblica,  e nulla ha a che fare con il “nuovo” l’incarico di O.I.V. del Comune di Fragagnano;
3.     Nel deliberato non si fa cenno all’approvazione della convenzione  allegata alla delibera;
4.     L’affidamento dell’ incarico al dott. Leone, trattandosi di incarico esterno di consulenza, è stato fatto in contrasto con l’art. 3, commi 55 e 56 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (consulenza, studio, ricerca, collaborazioni coordinate e continuative anche di tipo occasionale) la individuazione previsionale nell’ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale;  il Comune di Fragagnano, per l’anno 2013, non ha ancora approvato il suddetto programma annuale;
5.     Nel deliberato si prenota la spesa sul redigendo bilancio 2013 senza che tale spesa venga definita e riconosciuta quantitativamente;
6.     Non si evince nel deliberato se la dotazione dell’O.I.V. da parte del Comune di Fragagnano avvenga “ senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica” come prevede l’art. 14, comma 1 del Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; tanto che tale ipotesi  non risulta verificata in quanto nel 2010 la somma impegnata in bilancio per le prestazioni del nucleo di valutazioni era nulla, le previsioni nell’esercizio 2011 è stata di 3000 euro  e le previsioni nel bilancio 2012 sono state di 1.500 €.  Inoltre, non risulta verificato l’art. 6, comma 3,  della legge n. 122/2010  laddove stabilisce che siano automaticamente diminuiti del 10% i compensi percepiti da organi di controllo comunque denominati, agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
7.     La spesa per l’utilizzo dell’O.I.V. è stata erroneamente e volutamente prenotata ( p.to 4 del deliberato) sul cap. 78/2013 “ spese per liti, risarcimenti, consulenze” che offre la possibilità di essere impegnata stante la somma prevista in bilancio anno 2012 di € 40.000 e quindi soddisfacendo la regola dei dodicesimi in quanto il Comune è in esercizio provvisorio; la prenotazione invece andava fatta al cap. 74/2013 “ prestazioni nucleo di valutazione” la cui somma prevista in bilancio anno 2012 è stata di € 1.500 e pertanto la somma di € 2.500 su tale capitolo non poteva essere impegnata;
8.     Viene dato incarico al dott. Leone Nunzio di O.I.V. per la durata di mesi 6 in contrasto alla normativa ( D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009) che prevede un incarico minimo di tre anni;
9.     Non si spiega come mai il dott. Nunzio Leone per l’incarico di O.I.V. al comune di Lizzano percepisce un compenso annuo pari a € 4.500,00 comprensivo di IVA, CAP ed eventuali rimborsi spese  mentre il Comune di Fragagnano riconosce per mesi sei la somma di “ € 2500,00 al lordo delle ritenute obbligatorie per legge oltre al rimborso spese di viaggio” e quindi con un impegno maggiore del Comune di Lizzano che ha un numero più numeroso di dipendenti del comune di Fragagnano; inoltre non viene specificato l’ammontare delle spese di viaggio;
10.           Il Consiglio Comunale di Fragagnano ha deliberato con Del. di C. C. n. 29 del 19.12.11 il trasferimento all’Unione dei Comuni “ Terre del mare e del sole” delle funzioni relative alla gestione coordinata ed associata dell’O.I.V. non prevedendo alcuna soluzione nel transitorio e pertanto la Giunta Comunale non potrebbe, anche in via provvisoria, deliberare in maniera diversa a quanto disposto dal Consiglio Comunale;
11.           L’incarico dell’O.I.V. è stato assegnato al dott. Leone dalla giunta comunale, in contrasto a quanto prevede  il comma 3 dell’art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 laddove si prevede che l’O.I.V. sia nominato dall’organo di indirizzo politico – amministrativo che in questo caso è rappresentato dal Sindaco, come previsto dalla del. n. 21/12 della CIVIT;
12.           Il parere di cui all’art.  49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, sulla regolarità  tecnica dell’atto, sulla base di quanto sopra evidenziato,  risulta errato, espresso in modo superficiale, e pertanto l’atto risulta illegittimo in quanto difforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione del  provvedimento in oggetto;
13.            Il parere di regolarità contabile, volto a garantire il rispetto dei principi  e delle norme che regolano la contabilità degli enti locali, con particolare riferimento al principio di integrità del bilancio, alla verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed al riscontro della capienza dello stanziamento relativo, nonché il parere sulla valutazione della correttezza sostanziale della spesa proposta,  risulta errato, espresso in modo superficiale e pertanto l’atto risulta illegittimo.


Pertanto,  per tutto quanto sopra menzionato, il sottoscritto richiede il controllo della delibera di G. C. n. 48/2013 e, ove ricorrano evidenti motivi di illegittimità, la revoca immediata di tale atto.
Inoltre il sottoscritto richiede, a verifica amministrativa effettuata, la trasmissione dell’apposita scheda di cui al comma 5 dell’art. 8 del Regolamento dei Sistemi di Controlli Interni.

 Con osservanza
 Giuseppe I. Todaro


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