lunedì 19 agosto 2013

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.06.2013

I lavori del Consiglio Comunale iniziano alle ore 17.30.


Il Segretario Generale esegue l'appello nominale per la verifica dei presenti.
Essendo, provvisoriamente, in aula n. 8 Consiglieri su n. 13 la seduta viene dichiarata valida.

Segretario Generale

Il numero dei presenti, 8 su 13 assegnati al Consiglio Comunale, rendono valida la seduta.
Prego, Presidente.


Presidente DE CAROLI

Buonasera a tutti, benvenuti a questo Consiglio Comunale.
Prima di dare lettura dei punti all'ordine del giorno, volevo leggere le comunicazioni che mi sono arrivate da parte del Consigliere Macripò e del Consigliere D'Elia: "Alla segreteria.fragagnano@virgilio.it.
Oggetto: Consiglio Comunale.   
Per impegni di lavoro sono impossibilitato ad essere presente al prossimo Consiglio.
Cosimo Macripò.
Data, 18  giugno 2013, ore 20.34".
"Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale.
Mittente: D'Elia Francesco Antonio.
Oggetto: Convocazione sessione Urgente Consiglio Comunale del 19.06.2013.
Si comunica che, per motivi istituzionali e professionali, sono impossibilitato a partecipare al Consiglio Comunale in oggetto.
Taranto, 19.06.2013".
Inoltre, comunica che sia il Consigliere Imperiale che il Consigliere Massaro mi hanno riferito che sono impossibilitati a partecipare a questo Consiglio per motivi personali e che quanto prima mi manderanno poi una giustificazione scritta.
Do lettura dei punti all'ordine del giorno: "1) Riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per minori stranieri nati in Italia; 2) Istituzione della Consulta Giovanile Comunale; 3) Determinazione delle rate di pagamento TARES - Anno 2013".
Do inizio ai lavori. Punto n. 1.
Relaziona l'Assessore Pagliara.


Assessore PAGLIARA

Generalmente accompagno ad ogni proposta di delibera una mia relazione che spiega passo passo quello che è oggetto dell'ordine del giorno, però questa volta, poiché la proposta di delibera è assolutamente esplicativa sia nei contenuti quanto nell'obiettivo a cui tende la stessa, la leggo: "...che I lavori del Consiglio Comunale iniziano alle ore 17.30.


Il Segretario Generale esegue l'appello nominale per la verifica dei presenti.
Essendo, provvisoriamente, in aula n. 8 Consiglieri su n. 13 la seduta viene dichiarata valida.

Segretario Generale

Il numero dei presenti, 8 su 13 assegnati al Consiglio Comunale, rendono valida la seduta.
Prego, Presidente.


Presidente DE CAROLI

Buonasera a tutti, benvenuti a questo Consiglio Comunale.
Prima di dare lettura dei punti all'ordine del giorno, volevo leggere le comunicazioni che mi sono arrivate da parte del Consigliere Macripò e del Consigliere D'Elia: "Alla segreteria.fragagnano@virgilio.it.
Oggetto: Consiglio Comunale.   
Per impegni di lavoro sono impossibilitato ad essere presente al prossimo Consiglio.
Cosimo Macripò.
Data, 18  giugno 2013, ore 20.34".
"Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale.
Mittente: D'Elia Francesco Antonio.
Oggetto: Convocazione sessione Urgente Consiglio Comunale del 19.06.2013.
Si comunica che, per motivi istituzionali e professionali, sono impossibilitato a partecipare al Consiglio Comunale in oggetto.
Taranto, 19.06.2013".
Inoltre, comunica che sia il Consigliere Imperiale che il Consigliere Massaro mi hanno riferito che sono impossibilitati a partecipare a questo Consiglio per motivi personali e che quanto prima mi manderanno poi una giustificazione scritta.
Do lettura dei punti all'ordine del giorno: "1) Riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per minori stranieri nati in Italia; 2) Istituzione della Consulta Giovanile Comunale; 3) Determinazione delle rate di pagamento TARES - Anno 2013".
Do inizio ai lavori. Punto n. 1.
Relaziona l'Assessore Pagliara.


Assessore PAGLIARA
nella Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, il 6 novembre 1997, ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti, nell'ambito del diritto domestico, l'acquisizione della cittadinanza per le persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate legalmente ed abitualmente (Art. 6 paragrafo 4);
- che l'Art. 3 della Costituzione Italiana garantisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua o di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- che la Legge 91 del 5 febbraio '92, recante Nuove norme sulla  cittadinanza, è basata prevalentemente sullo ius sanguinis, per cui il figlio di cittadino straniero nato in Italia conserva la cittadinanza del genitore e non quella italiana;
- che lo ius sanguinis si contrappone allo ius soli, per chi nasce in un determinato Stato assume la cittadinanza di quel Paese indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori;
- che il Presidente della Repubblica, in recenti dichiarazioni, ha dichiarato superato un diritto di cittadinanza fondato sull'istituto dello ius sanguinis anziché sullo ius soli per i nati in Italia da genitori stranieri, auspicando anche che in Parlamento si potesse presto affrontare la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri;
- che anche dalla Chiesa sono arrivati appelli al Parlamento per la riforma della Legge n. 91 che intercettasse, quindi, cambiamenti demografici del nostro Paese e che promuovesse così il riconoscimento della cittadinanza per i figli nati in Italia da immigrati stranieri;
- che il diritto alla cittadinanza del Paese in cui si nasce, è riconosciuto in molti Stati da tradizioni democratiche, quali gli Stati Uniti, e ha permesso a tanti italiani figli di emigrati di sentirsi pienamente integrati nella vita sociale di questi Paesi;  - nel Comune di Fragagnano sono residenti cinque figli di cittadini stranieri nati in Italia, al 31 maggio 2013: affinché questi giovani stranieri si sentano pienamente parte della nostra comunità, è importante che vengano riconosciuti loro i diritti e i doveri di un cittadino italiano.
Il riconoscimento della cittadinanza è fondamentale affinché i giovani siano e si sentano protagonisti positivi della costruzione della società e delle Istituzioni in cui vivono e che per questo devono vedersi riconosciuti tutti i diritti civili e politici. Alzare barriere fra le comunità e fra le persone induce all'emarginazione ed alla ghettizzazione delle persone straniere che è il conseguente rischio concreto di contrapposizioni anche violente, come è accaduto in altri Paesi Europei.
Il riconoscimento a questi giovani della cittadinanza può agevolare un percorso di integrazione reale dove veder affermata l'identità di una comunità al contempo unica e plurale, in cui le diversità culturali e religiose siano una ricchezza e non un problema, in cui il dialogo, il confronto e il rispetto dei diritti e dei doveri siano dei capisaldi.
Valutato che il conferimento della cittadinanza onoraria ai cinque minori nati in Italia da genitori stranieri e residenti a Fragagnano, pur trattandosi di un atto simbolico privo di valore giuridico assume tuttavia un rilevante valore e significato civile, coerente con le sollecitazioni sopra indicate.
Richiamato l'Art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale, nel quale si afferma che il Comune promuove lo sviluppo e il benessere della collettività, tendente alla tutela della vita e alla migliore qualità della stessa sia a livello individuale che di formazioni sociali, riconoscendo e stimolando la partecipazione dei cittadini agli interessi comuni, sempre l'Art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale, il quale ribadisce il principio di non discriminazione, l'impegno ad azioni positive per le pari opportunità fra uomo e donna e per la tutela dell'infanzia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA
- di approvare l'atto di indirizzo per quanto sopra esposto, promuovendo una pubblica cerimonia per consegnare ai nati di famiglie straniere nel nostro territorio un attestato di riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana;
- di comunicare poi l'esito formale allo stesso Presidente della Repubblica e di dichiarare che il presente atto è immediatamente eseguibile ex Art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000".


Assessore FISCHETTI

Presidente, posso intervenire?


Presidente DE CAROLI

Sì: prego. La parola all'Assessore Fischetti. 


Assessore FISCHETTI

Buonasera ai pochi intervenuti, purtroppo, in questa seduta consiliare e mi duole notare l'assenza totale delle forze di opposizione, però sono certo che sia dovuto ad una serie di coincidenze e non a una scarsa partecipazione democratica nel dibattito consiliare. Questo è l'Organo deputato alla discussione politica, è l'Organo in cui si deliberano le proposte che la maggioranza, di concerto anche con le altre forze politiche, pone all'attenzione della cittadinanza e del Governo cittadino. E mi dispiace che oggi non ci sia nessuno della minoranza a poter discutere queste delibere.
Rispetto alla delibera in oggetto, così come quanto relazionato precisamente dall'Assessore Pagliara, vorrei aggiungere un attimo un appunto di tipo politico: penso che oggi, in aderenza a quanto già fatto con la proposta di delibera sull'omofobia, questa Amministrazione, questa maggioranza - nello specifico - sta dimostrando una grande apertura rispetto ai temi di rilevanza nazionale, che non devono essere o sembrare distanti dalla nostra piccola comunità che è un piccolo micro-cosmo all'interno del macro-cosmo nazionale.
Quindi oggi Fragagnano è chiamata, in maniera civile e democratica, a discutere e a sottolineare un argomento di cronaca, di attuale cronaca politica. Sfogliando i giornali, i maggiori quotidiani nazionali o seguendo i telegiornali ci possiamo rendere facilmente conto che quotidianamente si discute dal punto di vista politico, e sicuramente anche con una certa "vis polemica", del problema del riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per minori stranieri nati in Italia. Oggi noi non ne faremo una questione politica, ma ne stiamo facendo una questione di riconoscimento dei diritti. Quindi riconosco innanzitutto al promotore dell'iniziativa, il signor Franco Bruno, la bontà dell'iniziativa che, spogliata da ogni tipo di corazza politica, oggi si sta portando all'attenzione del Consiglio Comunale come un problema della società. Si sarebbe potuto approfittare politicamente anche di questa iniziativa, si sarebbe potuto speculare, però notiamo la buona volontà da parte del proponente dell'iniziativa di poter discutere a 360 gradi e di poter sensibilizzare anche una piccola comunità rispetto ad alcune tematiche che oggi sembrano distanti ma sicuramente sono più vicine di quanto si possa immaginare.
Accogliamo con favore, immaginando che la delibera di oggi ma soprattutto l'iniziativa politica di domani, possa essere il primo passo verso una sensibilizzazione della nostra piccola comunità che sicuramente è molto attenta anche ai problemi di tipo sociale e lo stiamo riscontrando quotidianamente in tanti ambiti e sicuramente sarà attenta e risponderà con molta sensibilità anche alla iniziativa di domani.
Quindi io ringrazio il signor Franco Bruno che ha proposto la delibera, l'Assessore Pagliara che, con la solerzia che la contraddistingue, l'ha promossa al Consiglio Comunale.
La nostra votazione sarà sicuramente favorevole, sperando che da questa delibera possa partire una seria e sana discussione, pulita da ogni tipo di steccato ideologico sulla questione del diritto alla cittadinanza.
Grazie.


Presidente DE CAROLI

Io volevo solamente aggiungere che ancora una volta che questa Amministrazione si dimostra aperta a qualsiasi intervento possa venire per il bene della comunità. E, quindi, a testimonianza di quanto è avvenuto già in passato a garanzia della democrazia e della vita sociale del Paese, noi tutti quanti votiamo all'unanimità l'approvazione di questa delibera, perché vogliamo che ci sia l'integrazione totale di tutti i cittadini presenti nel territorio.
Se non ci sono altri interventi, io passerei immediatamente alla votazione.
Prego, la parola all'Assessore Pagliara.


Assessore PAGLIARA

Io vorrei dire due parole, perché sento il dovere di aggiungere un passaggio che sia a tutela del settore: questa delibera, questa iniziativa, questo nostro appoggio non vuole né superare né dimenticare né tantomeno mettere in secondo piano tutti gli altri problemi, tutte le criticità che in questo periodo tutti i cittadini, sia comunitari che extracomunitari, stiamo affrontando. Diciamo che il Settore dei Servizi Sociali lungi dal voler assolutamente annebbiare, dimenticare o addirittura non affrontare quelli che sono i problemi, ma è solo una goccia all'interno di un mare di grandi difficoltà per sentirsi parte - appunto - di una comunità.
Grazie.


Presidente DE CAROLI

Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione...
Scusi, Sindaco, pensavo che non dovesse intervenire!
Prego, la parola al Sindaco.


Sindaco ANDRISANO

Stasera non parleremo perché non abbiamo il Consigliere Todaro che tutte le volte ci mette nelle condizioni di parlare.
Brevemente, per dire che intanto l'approvazione... avete già detto tutto quanto voi, avete evidenziato la sensibilità che noi sin dal primo giorno come Amministrazione Comunale abbiamo cercato di mettere in atto relativamente a tutti gli aspetti, a tutti gli ambiti in cui ci siamo cimentati.
Io volevo invece ringraziare l'amico Franco Bruno per la sensibilità che ha avuto e l'intuizione che ha avuto nel promuovere e chiederci di partecipare a questa iniziativa che era stata già realizzata in qualche altro paese, però permettetemi di dire che, al di là di chi poi su queste cose è favorevole o non è favorevole, credo che rispetto a queste iniziative non ci possa essere colore, non ci possano essere appartenenze; rispetto a queste iniziative dobbiamo soltanto immaginare e comprendere che anche noi siamo, come cittadini italiani, ospiti in tanti altri Paesi del Mondo e quelle comunità che ci ospitano credo che facciano tutto quello che è possibile per farci integrare.
Per cui è un fatto simbolico quello che faremo questa sera con l'approvazione di questa delibera e domani sera nel consegnare loro un attestato di riconoscenza di cittadinanza simbolico, però crediamo che sia il punto di partenza verso la sensibilizzazione di coscienza che debbono avere poi anche i livelli superiori per far sì che vengano adottati quei provvedimenti necessari che possano di fatto e soprattutto dal punto di vista giuridico integrare queste persone con il resto della nostra nazione.
Io concludo dicendo che questa è l'ennesima dimostrazione della disponibilità, pur di fronte a tante critiche - perché abbiamo e subiamo tante critiche su tutto... io ho detto più volte che alle critiche evito di rispondere, mi sto sforzando, ci stiamo sforzando tutti di rispondere alle critiche poi con i fatti, perché siamo bravi a parlare tutti e siamo bravi soprattutto a parlare bene ma poi la differenza fra uno e l'altro è nell'agire. Noi ci stiamo sforzando di agire bene, per cui speriamo a breve di poter comunicare alla comunità le cose che abbiamo fatto, in che modo abbiamo agito in questi due anni e poi la comunità sarà tenuta a giudicarci.
Cosa abbiamo fatto in questi due anni?
Abbiamo dato forza e fiato a tutti. Abbiamo aperto le porte e le finestre, abbiamo accolto qualsiasi tipo di iniziativa e l'abbiamo fatto soprattutto tenuto conto che quando viene proposta una iniziativa non bisogna guardare chi la propone, bisogna guardare il contenuto della iniziativa: se è una iniziativa che guarda agli interessi generali della comunità, se è una iniziativa che guarda al bene comune, noi non ci abbiamo pensato neanche un secondo, l'abbiamo fatta propria insieme a chi l'ha proposta; non ci siamo mai e poi mai sognati di farla propria l'iniziativa, di diventare protagonisti e scipparla a chi l'ha presentata, anzi, al contrario, abbiamo affiancato chi ha proposto l'iniziativa mettendoci da parte - perché così deve essere! - e dando la possibilità di diventare protagonista a chi l'ha proposta, a chi ha avuto l'idea, perché se le associazioni, le organizzazioni sociali, i partiti politici, i comuni cittadini che propongono le iniziative, che hanno le idee le fanno proprie e diventano protagonisti, diventa protagonista anche il paese.
Ecco, noi con questo spirito, così come abbiamo fatto le altre volte, ci accingiamo ad approvare la delibera e a fare quell'atto di riconoscenza simbolica domani sera, alle ore 19.00, in piazza Regina Elena, con la speranza - come diceva prima - che almeno lì non solo le forze politiche ma anche le forze sociali domani sera partecipino e facciano sentire per davvero a questi ragazzi che loro sono parte del nostro tessuto socio-economico e che gli diano la sensazione che sono realmente integrati con il resto dei bambini della nostra comunità.
Grazie.


Presidente DE CAROLI

Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all'approvazione della delibera alzi la mano.


Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n.  8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti. 


Presidente DE CAROLI

Votiamo per l'immediata esecutività della delibera.


Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.


Presidente DE CAROLI

Do lettura del punto n. 2: "Istituzione della Consulta Giovanile Comunale".
Relaziona il Consigliere Chetta.


Consigliere CHETTA

Buonasera a tutti.
Io leggerò una sintesi per far comprendere cosa rappresenta la Consulta Giovanile Comunale: "La Consulta Giovanile rappresenta un passaggio storico per il Comune di Fragagnano. Essa è esclusivamente aperta a giovani uomini e donne e a tutte le realtà giovanili organizzate sul territorio che desiderano farne parte.
In un momento in cui il mondo giovanile è in continuo movimento e le problematiche che lo riguardano sono molteplici e complesse, l'Amministrazione Comunale di Fragagnano ritiene importante e fondamentale il momento di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sull'attività amministrativa, assicurando così una formazione alla vita democratica e alla gestione cittadina.
Il fine principale è quello di costruire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere da un lato sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarla al Consiglio Comunale e dall'altro lato come momento di ricaduta delle iniziative nell'ambito della realtà giovanile locale.
Per questo motivo, la Consulta Giovanile è il primo punto di riferimento dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile locale. Ciò fa sì che la Consulta si propone come punto di incontro, di informazione per i gruppi ed associazioni religiose, sportive, culturali, etc. e i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti (scuola, università, mondo del lavoro e tempo libero) con l'obiettivo comune di confrontare i nostri giovani con altre realtà esterne, sia esse provinciali, nazionali e regionali".
Ovviamente io sarò parte integrante di questa Consulta in qualità di delegato alle Politiche Giovanili, senza avere nessun potere decisionale. Il mio ruolo sarà fondamentalmente quello di portavoce fra la Consulta Comunale e l'Amministrazione e anche l'intero Consiglio Comunale.
Sono certo che la nascita di questo Organismo rappresenti la volontà di questa Amministrazione di dare voce e ascolto ai giovani, dando loro la possibilità di esprimere le proprie idee e i propri pensieri. Sono convinto, inoltre, che la Consulta rappresenterà uno stimolo per noi Amministratori a fare sempre più per il nostro paese.
Ora si avvierà una campagna di adesioni, in modo che subito dopo l'estate la Consulta Giovanile sia già attiva ed operativa.
Grazie.
Presidente, dovremmo fare un emendamento per modificare l'Art. 4 dove si parla dell'età degli aderenti alla Consulta.


Presidente DE CAROLI

Sì: vogliamo annotarlo, Segretario? Facciamo un emendamento!


Consigliere CHETTA

Leggo la prima riga dell'Art. 4 dove dice che "La Consulta è composta da tutti giovani di Fragagnano di età compresa fra i 16 e i 35 anni", stiamo per apportare un emendamento in modo da ridurre l'età,  portarlo a 30.


Presidente DE CAROLI

Possiamo votare, Segretario, per l'approvazione dell'emendamento?


Consigliere CHETTA

Presidente, ovviamente di conseguenza cambia anche l'Art. 6 dove dice che "I componenti decadono dall'assemblea generale al compimento del 35° anno di età" e noi scriveremo che decadono al compimento del 30° anno di età".


Presidente DE CAROLI

Votiamo per l'inserimento del primo emendamento, Art. 4: "La Consulta è composta da tutti giovani di Fragagnano di età compresa fra i 16 e 30 anni".
Chi è favorevole all'inserimento dell'emendamento, alzi la mano.


Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'emendamento in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.


Presidente DE CAROLI

Votiamo per l'inserimento del secondo emendamento, Art. 6: "I componenti decadono dall'assemblea generale al compimento del 30° anno di età o per dimissioni".


Consigliere CHETTA

E poi, Presidente, anche due righi dopo, dove c'è sempre "35° anno di età".


Presidente DE CAROLI

Sì, sì. E anche successivamente, sempre allo stesso articolo.
Chi è favorevole all'inserimento dell'emendamento alzi la mano.


Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'emendamento in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.


Presidente DE CAROLI

Votazione per la delibera così emendata.


Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n.  8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.


Presidente DE CAROLI

Do lettura del punto n. 3: "Determinazione delle rate di pagamento TARES - Anno 2013".
Relaziona il Sindaco.


Sindaco ANDRISANO

Stiamo determinando le rate così come previsto dall'Art. 10 comma 2 D.Lgs. 8  aprile 2013 n. 35, il quale recita: "Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'Art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, operante le seguenti disposizioni...". In buona sostanza abbiamo solo la possibilità di determinare le prime tre rate di scadenze della ex TARSU, attuale TARES, tranne l'ultima rata che non si può determinare in quanto il Governo ancora non ha stabilito e non ha deciso come la applicherà, in che modo sarà determinata, se comprenderà soltanto il pagamento della TARSU o se insieme alla TARSU ci sarà la parte relativa alla pubblica illuminazione e alle altre manutenzioni.
Per cui il Decreto dell'8 aprile 2013 dà la facoltà ai Comuni di determinare le prime tre rate, lasciare l'ultima che poi, successivamente quando sarà assunta la decisione da parte del Governo verrà fatto - probabilmente - il conguaglio.
La determinazione è attraverso questo Decreto e noi abbiamo stabilito la prima rata il 31 luglio 2013, la seconda il 30 settembre 2013, la terza il 30 novembre 2013, fatte salve le valutazioni che i Comuni possono fare relativamente alla rata di scadenza se il contribuente vuole fare il pagamento in un'unica soluzione.
Che cosa significa questo?
Che di solito il pagamento in un'unica soluzione lo si fa a partire dalla prima rata di scadenza della prima rata. La delibera è stata preparata così come da Decreto, cioè prevede le quattro date di scadenza a partire dalla prima, che è quella di luglio, ad arrivare alla ultima (la quarta) - che chiaramente sarà poi stabilita successivamente - al 31 dicembre 2013. Noi però comprendiamo... quindi io chiaramente rivolgo ai Consiglieri Comunali e agli Assessori l'invito ad accogliere l'emendamento che sto per proporre ma credo non ce n'era bisogno perché loro, come me, vivono ogni giorno le difficoltà a cui tutti quanti siamo naturalmente chiamati a rispondere, difficoltà economiche e sociali. Avendo questa possibilità, noi abbiamo pensato di spostare il pagamento in un'unica soluzione, per chi intendesse fare il pagamento in un'unica soluzione, non al 31 luglio ma al 30 settembre. Per cui diamo la possibilità eventualmente di spostare di ulteriori due mesi il pagamento per chi intende pagare in un'unica soluzione; chi, invece, vuole pagare utilizzando le rate, rimangono invariate, per cui è una valutazione che poi ogni famiglia stabilirà di fare.
Quindi io propongo l'emendamento alla proposta di delibera, stabilendo che il pagamento - per chi lo volesse utilizzare - in un'unica rata è posticipato al 30 settembre 2013 e non più al 31 luglio.
Grazie, Presidente.


Presidente DE CAROLI

Può dare lettura del testo dell'emendamento, Segretario, così poi votiamo per l'inserimento dello stesso?


Segretario Generale

Su proposta del Sindaco, l'emendamento prevede che al punto 1 lettera a), laddove sono elencate le scadenze delle rate... lo leggo tutto: "Il versamento della TARES per l'anno 2013 deve avvenire in quattro rate aventi le seguenti scadenze: la prima al 31 luglio, la seconda al 30 settembre, la terza al 30 novembre e la quarta al 31 dicembre. E` facoltà del contribuente provvedere al versamento di tutte le rate, fatta eccezione per l'ultima in unica soluzione entro la scadenza..." anziché "della prima rata", della "seconda rata" e ho messo tra parentesi "30 settembre". Ok?


Presidente DE CAROLI

Va bene. Votiamo per l'inserimento di questo emendamento.


Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'emendamento in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.


Presidente DE CAROLI

Votiamo per l'approvazione della delibera così emendata.


Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n.  8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.


Presidente DE CAROLI

Votiamo per l'immediata esecutività della delibera.


Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.


Presidente DE CAROLI

A questo punto non mi resta che ringraziare i presenti e dichiarare conclusa questa Assise e do appuntamento alla prossima.
Grazie a tutti e buonasera.



I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 18.05.

giovedì 9 maggio 2013

NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI

L. 14 gennaio 2013, n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
(G.U. 1 febbraio 2013, n. 27)

In vigore dal 16 febbraio 2013


Sommario:
Art. 1 (Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)
Art. 2 (Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)
Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113)
Art. 4 (Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
Art. 5 (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)
Art. 6 (Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)
Art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale)
Art. 8 (Clausola di salvaguardia)



Art. 1 (Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)
1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

Art. 2 (Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;
b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;
c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.».
2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113)
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4 (Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.
4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

Art. 5 (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. All'articolo 43, comma 2, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2 ) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.».

Art. 6 (Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)
1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:
a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.
2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:
a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 delD.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8 (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

lunedì 6 maggio 2013

ATTO ILLEGITTIMO AL COMUNE DI FRAGAGNANO - RICHIESTA CONTROLLO E REVOCA



       PROGETTO X FRAGAGNANO
       Via Vittorio Emanuele 41
       74022 Fragagnano (TA)
       tel. 335 5205749 ---  099 9560022 ---  fax 099 9569147
                                     


Egr. Segretario Comunale
Al sig. Sindaco
Ai sigg. Capigruppo Consiliari:
Anna Rita Massaro
Francesco Fischetti
Ai sigg. Assessori :
Mazza Cosimo
Pagliara Loredana
Oggianu Bruno

E p.c. S.E. Prefetto – Taranto

Fragagnano, 6 febbraio 2013

Oggetto: Richiesta di controllo successivo di regolarità amministrativa sulla Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2013


Il sottoscritto consigliere comunale, Todaro Giuseppe Ignazio capogruppo del Movimento politico- culturale “PROGETTO X FRAGAGNANO” , nell’esercizio delle proprie attività istituzionali inerenti il  proprio mandato elettivo,  richiede il controllo successivo di regolarità amministrativa sulla Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2013 ai sensi dell’art. 8 del Regolamento  del Sistema  dei Controlli Interni  approvato con  Del. di C.C. n.1 del 29/01/2013 e resa esecutiva nella stessa seduta.
Il controllo viene richiesto in quanto  l’atto deliberativo  di G. C.  n. 48 del 09/04/2013, a parere del sottoscritto, presenta numerose incongruenze e  illegittimità che nel seguito si evidenziano.
1.     Nelle premesse si richiama la del. di Giunta dell’Unione “ terre del mare e del sole”  n. 23, riportando “ … è possibile utilizzare temporaneamente in convenzione un O.I.V. istituito presso altri Enti, così come stabilito dalla stessa deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23/2011” motivando e giustificando il deliberato successivo. Ebbene nella delibera della G. U. n. 23/2011,  non viene in nessun punto riportato quanto sopra;
2.     Non si evincono le motivazioni per le quali il Sindaco del Comune di Fragagnano abbia richiesto al Sindaco del Comune di Lizzano l’autorizzazione all’utilizzo temporaneo in convenzione  dell’O.I.V. del Comune di Lizzano,  considerato che il dott. Leone svolge incarico esterno nominato con decreto sindacale n. 6223 del 12/08/2011,  previo avviso di selezione pubblica,  e nulla ha a che fare con il “nuovo” l’incarico di O.I.V. del Comune di Fragagnano;
3.     Nel deliberato non si fa cenno all’approvazione della convenzione  allegata alla delibera;
4.     L’affidamento dell’ incarico al dott. Leone, trattandosi di incarico esterno di consulenza, è stato fatto in contrasto con l’art. 3, commi 55 e 56 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (consulenza, studio, ricerca, collaborazioni coordinate e continuative anche di tipo occasionale) la individuazione previsionale nell’ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale;  il Comune di Fragagnano, per l’anno 2013, non ha ancora approvato il suddetto programma annuale;
5.     Nel deliberato si prenota la spesa sul redigendo bilancio 2013 senza che tale spesa venga definita e riconosciuta quantitativamente;
6.     Non si evince nel deliberato se la dotazione dell’O.I.V. da parte del Comune di Fragagnano avvenga “ senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica” come prevede l’art. 14, comma 1 del Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; tanto che tale ipotesi  non risulta verificata in quanto nel 2010 la somma impegnata in bilancio per le prestazioni del nucleo di valutazioni era nulla, le previsioni nell’esercizio 2011 è stata di 3000 euro  e le previsioni nel bilancio 2012 sono state di 1.500 €.  Inoltre, non risulta verificato l’art. 6, comma 3,  della legge n. 122/2010  laddove stabilisce che siano automaticamente diminuiti del 10% i compensi percepiti da organi di controllo comunque denominati, agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
7.     La spesa per l’utilizzo dell’O.I.V. è stata erroneamente e volutamente prenotata ( p.to 4 del deliberato) sul cap. 78/2013 “ spese per liti, risarcimenti, consulenze” che offre la possibilità di essere impegnata stante la somma prevista in bilancio anno 2012 di € 40.000 e quindi soddisfacendo la regola dei dodicesimi in quanto il Comune è in esercizio provvisorio; la prenotazione invece andava fatta al cap. 74/2013 “ prestazioni nucleo di valutazione” la cui somma prevista in bilancio anno 2012 è stata di € 1.500 e pertanto la somma di € 2.500 su tale capitolo non poteva essere impegnata;
8.     Viene dato incarico al dott. Leone Nunzio di O.I.V. per la durata di mesi 6 in contrasto alla normativa ( D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009) che prevede un incarico minimo di tre anni;
9.     Non si spiega come mai il dott. Nunzio Leone per l’incarico di O.I.V. al comune di Lizzano percepisce un compenso annuo pari a € 4.500,00 comprensivo di IVA, CAP ed eventuali rimborsi spese  mentre il Comune di Fragagnano riconosce per mesi sei la somma di “ € 2500,00 al lordo delle ritenute obbligatorie per legge oltre al rimborso spese di viaggio” e quindi con un impegno maggiore del Comune di Lizzano che ha un numero più numeroso di dipendenti del comune di Fragagnano; inoltre non viene specificato l’ammontare delle spese di viaggio;
10.           Il Consiglio Comunale di Fragagnano ha deliberato con Del. di C. C. n. 29 del 19.12.11 il trasferimento all’Unione dei Comuni “ Terre del mare e del sole” delle funzioni relative alla gestione coordinata ed associata dell’O.I.V. non prevedendo alcuna soluzione nel transitorio e pertanto la Giunta Comunale non potrebbe, anche in via provvisoria, deliberare in maniera diversa a quanto disposto dal Consiglio Comunale;
11.           L’incarico dell’O.I.V. è stato assegnato al dott. Leone dalla giunta comunale, in contrasto a quanto prevede  il comma 3 dell’art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 laddove si prevede che l’O.I.V. sia nominato dall’organo di indirizzo politico – amministrativo che in questo caso è rappresentato dal Sindaco, come previsto dalla del. n. 21/12 della CIVIT;
12.           Il parere di cui all’art.  49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, sulla regolarità  tecnica dell’atto, sulla base di quanto sopra evidenziato,  risulta errato, espresso in modo superficiale, e pertanto l’atto risulta illegittimo in quanto difforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione del  provvedimento in oggetto;
13.            Il parere di regolarità contabile, volto a garantire il rispetto dei principi  e delle norme che regolano la contabilità degli enti locali, con particolare riferimento al principio di integrità del bilancio, alla verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed al riscontro della capienza dello stanziamento relativo, nonché il parere sulla valutazione della correttezza sostanziale della spesa proposta,  risulta errato, espresso in modo superficiale e pertanto l’atto risulta illegittimo.


Pertanto,  per tutto quanto sopra menzionato, il sottoscritto richiede il controllo della delibera di G. C. n. 48/2013 e, ove ricorrano evidenti motivi di illegittimità, la revoca immediata di tale atto.
Inoltre il sottoscritto richiede, a verifica amministrativa effettuata, la trasmissione dell’apposita scheda di cui al comma 5 dell’art. 8 del Regolamento dei Sistemi di Controlli Interni.

 Con osservanza
 Giuseppe I. Todaro


DELIBERA per utilizzo dell'OIV del Comune di Lizzano